Art. 3.
(Autorità garante dei diritti della famiglia).

      1. È istituita l'Autorità garante dei diritti della famiglia, di seguito denominata

 

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«Autorità», la quale opera in piena autonomia.

      2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri, eletti dal Parlamento tra persone di elevate doti morali e professionali, con specifica esperienza in ordine ai profili giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti.
      3. Sono organi dell'Autorità il comitato tecnico scientifico e la consulta nazionale delle associazioni familiari. Il comitato tecnico scientifico è composto da undici membri, nominati dall'Autorità stessa, di cui otto su indicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia e per i diritti e le pari opportunità, in numero di due tra ciascuna delle seguenti categorie:

          a) magistrati e avvocati dello Stato;

          b) professori ordinari delle università;

          c) dirigenti delle pubbliche amministrazioni;

          d) consiglieri parlamentari.

      4. Del comitato fanno, altresì, parte tre dirigenti di associazioni iscritte nell'albo tenuto dalla consulta nazionale, designati dalla consulta stessa.

      5. I componenti dell'Autorità, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo.
      6. Entro tre mesi dalla nomina l'Autorità adotta le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché la gestione delle spese nel rispetto dei princìpi generali della contabilità generale dello Stato.
      7. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
      8. Ogni anno l'Autorità rende conto della propria gestione alla Corte dei conti.

 

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