1. È istituita l'Autorità garante dei diritti della famiglia, di seguito denominata
a) magistrati e avvocati dello Stato;
b) professori ordinari delle università;
c) dirigenti delle pubbliche amministrazioni;
d) consiglieri parlamentari.
4. Del comitato fanno, altresì, parte tre dirigenti di associazioni iscritte nell'albo tenuto dalla consulta nazionale, designati dalla consulta stessa.
5. I componenti dell'Autorità, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo.
6. Entro tre mesi dalla nomina l'Autorità adotta le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché la gestione delle spese nel rispetto dei princìpi generali della contabilità generale dello Stato.
7. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
8. Ogni anno l'Autorità rende conto della propria gestione alla Corte dei conti.